Art. 3.
(Norme transitorie).

      1. Ai contratti stipulati o rinnovati sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'accordo delle parti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge n. 431 del 1998, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. In tale caso, il locatore gode degli ulteriori benefìci fiscali previsti dal comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 431 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della presente legge.
      2. Il locatore che ha stipulato un contratto di locazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla prima scadenza del medesimo contratto, non ha diritto alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il locatore che ha stipulato un contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, gode degli ulteriori benefìci previsti dal comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 431 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della presente legge, a decorrere dall'anno fiscale successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le grandi proprietà immobiliari private, gli enti assicurativi, gli enti previdenziali privatizzati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano tavoli di trattative con le organizzazioni sindacali dei conduttori al fine di giungere al rinnovo contrattuale per le unità immobiliari con contratto scaduto o

 

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in scadenza e per le famiglie per le quali sia stata avviata la richiesta di finita locazione o per le quali sia intervenuta nel frattempo convalida di sfratto per finita locazione. I canoni sono definiti con le modalità e alle condizioni previste dalle presente legge. Qualora i soggetti di cui al presente comma non procedono alle convocazioni delle organizzazioni sindacali per l'apertura del citato tavolo di trattativa, le esecuzioni di sfratto per finita locazione in corso sono sospese.